Quod sine dìe debètur, stàtim debetur

Quod sine dìe debètur, stàtim debetur [Ciò che è dovuto senza la previsione di un termine, è dovuto subito; cfr. art. 1183 c.c.]

Principio posto alla base della formulazione dell’art. 1183 c.c. vigente, secondo il quale le prestazioni, per il cui adempimento non è stato fissato un termine, sono immediatamente esigibili dal creditore.